STATUTO
dell’Organizzazione di Volontariato (OdV)
"GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE ODV"
GAT
Approvato
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 29
novembre 2019
Registrato presso l'Ufficio delle Entrate,
Uff. di Torino 4, il 15 gennaio 2020, reg. n.
56.
Vedi
anche il Regolamento del
GAT (basato sul precedente Statuto, da
aggiornare)
Art. 1 -
Costituzione, denominazione e sede
[^ inizio]
- 1. È
costituita conformemente alla Carta
Costituzionale e al D.lgs.
n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.,
l’Organizzazione di Volontariato “Gruppo
Archeologico Torinese ODV” siglabile “GAT ODV”.
- 2. La
denominazione dell’ODV sarà
automaticamente integrata dall’acronimo ETS
(Ente del Terzo Settore) solo successivamente e
per effetto dell’iscrizione dell’associazione al
RUNTS.
- 3. GAT ODV
ha sede legale nel Comune di Torino. Il
trasferimento della sede legale non comporta
modifica statutaria, se avviene all’interno
dello stesso Comune, e deve essere comunicata
entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli
enti gestori di pubblici Registri presso i quali
l'ODV è iscritta.
- 4. La durata
dell’ODV non è predeterminata ed essa
può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la
maggioranza prevista all’art. 11.
- 5. L’ODV
potrà istituire Sezioni territoriali non
autonome.
- 1. GAT
ODV è apartitica, aconfessionale, a
struttura democratica, senza scopo di lucro e,
ispirandosi a finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, si
prefigge lo scopo di individuare e valorizzare
il patrimonio culturale, artistico e
archeologico, e di promuoverne la conoscenza e
la consapevolezza, in particolare:
- sensibilizzando
l'opinione pubblica ai problemi riguardanti la
tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale;
- sollecitando
l'applicazione delle leggi vigenti e
promuovendo l'emanazione di norme legislative
e di provvedimenti amministrativi allo scopo
di proteggere il patrimonio storico, artistico
e monumentale;
- promuovendo
la salvaguardia, l'arricchimento e la
valorizzazione del patrimonio culturale,
nonché perseguendo l'accrescimento e la
diffusione dell'interesse per la cultura in
tutte le sue espressioni.
Art. 3 -
Attività
[^ inizio]
- 1. Per la
realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e
nell'intento di agire a favore di tutta la
collettività, GAT ODV si propone, ai
sensi dell’art. 5 del D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via
esclusiva o principale le seguenti
attività di interesse generale:
- interventi di
monitoraggio e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
- organizzazione
e gestione di eventi culturali, artistici o
ricreativi di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui
al presente articolo;
Nello
specifico, a titolo esemplificativo L’ODV intende:
- realizzare
iniziative sul territorio, attraverso
ricerche, studi e altre attività
conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio
culturale;
- promuovere
l'istituzione e la gestione di musei, aree
archeologiche e monumenti, perseguendone la
valorizzazione;
- realizzare e
diffondere pubblicazioni, monografie, guide
e carte archeologiche, riviste, periodici,
strumenti audiovisivi e altri media
divulgativi;
- collaborare
alle iniziative promosse per il salvataggio
e la difesa del patrimonio culturale
danneggiato da eventi calamitosi;
- tessere
rapporti scientifici e di studio con gli
organi di tutela, con gli ambienti culturali
e universitari e con i ricercatori
indipendenti;
- curare la
costituzione, l'organizzazione e la
disponibilità di una propria
Biblioteca;
- organizzare
convegni, seminari, tavole rotonde, mostre,
conferenze, dibattiti, studi e iniziative
- didattiche
per favorire il dialogo e il confronto sulle
tematiche dei Beni Culturali;
- collaborare
con Associazioni, Enti e privati che
perseguano gli stessi fini dell’ODV.
- 2. Le
attività di cui al comma precedente
sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore
di terzi e tramite le prestazioni fornite dai
propri aderenti in modo personale, spontaneo e
gratuito.
- 3. L’ODV,
inoltre, può esercitare attività
diverse, strumentali e secondarie rispetto
alle attività di interesse generale, ai
sensi e nei limiti previsti dall’art. 6
del
D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro
individuazione può avvenire su proposta
del Consiglio Direttivo ed
essere approvata in Assemblea
dei Soci.
- 4. Nel
caso l’Associazione eserciti attività
diverse, il Consiglio Direttivo
attesta il carattere secondario e strumentale
delle stesse nei documenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii.
- 5.
L'attività del volontario non
può essere retribuita in alcun modo,
nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al
volontario possono solo essere rimborsate
dall'ODV le spese vive effettivamente
sostenute per l'attività prestata,
previa documentazione ed entro limiti
preventivamente stabiliti dall'Assemblea
dei soci.
- 6. Le
spese sostenute dal volontario possono essere
rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sensi dell'articolo
46 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, purché
non superino l'importo stabilito dall'organo
sociale competente il quale delibera sulle
tipologie di spesa e sulle attività di
volontariato per le quali è ammessa
questa modalità di rimborso (ai sensi
dell’art.
17
D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii.).
- 7. Ogni
forma di rapporto economico con l'ODV
derivante da lavoro dipendente o autonomo
è incompatibile con la qualità
di volontario.
- 8. L’ODV
ha l’obbligo di assicurare i propri volontari
ai sensi dell’art. 18 D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii.
- 9. L'ODV
può avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o dipendente esclusivamente entro i
limiti necessari per assicurare il regolare
funzionamento o per specializzare
l'attività da essa svolta. In ogni
caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell'attività non può essere
superiore al cinquanta per cento del numero
dei volontari.
Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche [^ inizio]
- 1. Il
patrimonio dell'ODV durante la vita della
stessa è indivisibile ed è
costituito da:
- a. Beni
mobili e immobili di proprietà
dell’ODV;
- b.
Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti
pervenuti all’ODV;
- c.
Eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze del bilancio.
- 2. L'ODV
trae le risorse economiche per il suo
funzionamento e lo svolgimento delle proprie
attività da:
- a. Quote
associative e contributi degli aderenti;
- b.
Contributi pubblici e privati;
- c.
Donazioni e lasciti testamentari;
- d.
Rendite patrimoniali;
- e.
Attività di raccolta fondi (ai sensi
dell’art. 7 D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. Ogni
altra entrata o provento compatibile con le
finalità dell’associazione e
riconducibile alle disposizioni del D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii.;
- g.
Attività “diverse” di cui all’art. 6
del D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii.
- 3.
L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e
termine rispettivamente il 1° Gennaio e il
31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni
esercizio il Consiglio
Direttivo redige il
bilancio
ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per
l’approvazione all’Assemblea dei
soci entro il mese di Aprile. Il
bilancio consuntivo è depositato presso
la sede dell’ODV, almeno 15 (quindici) giorni
prima dell'assemblea e può essere
consultato da ogni associato.
- 4.
È fatto obbligo di reinvestire
l’eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente
previste ai fini dell'esclusivo perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale.
- 5.
È fatto divieto di distribuire anche in
forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi
di gestione, fondi e riserve comunque
denominate dell’ODV a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori e
altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto
associativo.
Art. 5 - Soci
[^ inizio]
- 1. Ai
sensi dell’art. 32 D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci
è illimitato ma non può essere
inferiore a sette. Possono fare parte dell'ODV
tutte le persone fisiche che condividono gli
scopi e le finalità dell’organizzazione
e si impegnano spontaneamente per la loro
attuazione.
- 2.
L'adesione all'ODV è volontaria e a
tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di
recesso di cui all'art. 6.
Art. 6 - Criteri di
ammissione ed esclusione
[^ inizio]
- 1.
L'ammissione di un nuovo socio è
regolata in base a criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite
dall’ODV e con l’attività d’interesse
generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed
è subordinata alla presentazione di
apposita domanda scritta da parte
dell'interessato, con la quale l’interessato
stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a
osservare gli eventuali regolamenti e le
deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
Il Consiglio Direttivo
delibera l’ammissione o il rigetto
dell’istanza alla prima riunione utile dalla
presentazione della domanda.
- 2. Le
domande di ammissione dei soci minorenni
devono essere controfirmate da un genitore o
da chi ne fa le veci.
- 3. Avverso
l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve
essere sempre motivato e comunicato
all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla
data della deliberazione, è ammesso
ricorso all'Assemblea dei soci.
- 4. Il
ricorso all'Assemblea dei soci
è ammesso entro 90 (novanta) giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione.
- 5. Il
Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli
interessati e cura l'annotazione dei nuovi
aderenti nel libro soci dopo che gli stessi
avranno versato la quota stabilita
dall’Assemblea. La qualità di socio
è intrasmissibile.
- 6. La
qualità di Socio si perde:
- a. per
recesso, che deve essere comunicato per
iscritto all'ODV;
- b. per
esclusione conseguente a comportamento
contrastante con la legislazione vigente e
con lo Statuto e gli scopi dell’ODV;
- c. per
morosità rispetto al mancato
pagamento della quota annuale, trascorsi 60
(sessanta) giorni dall’eventuale sollecito
scritto.
- 7.
L’esclusione o la decadenza dei soci è
deliberata dall’Assemblea su
proposta del
Consiglio Direttivo. In
ogni caso, prima di procedere all’esclusione
di un associato, devono essergli contestati
per iscritto gli addebiti che gli vengono
mossi, consentendogli facoltà di
replica.
- 8. La
perdita della qualifica di Socio comporta la
decadenza automatica da qualsiasi carica
ricoperta sia all'interno dell'ODV sia
all'esterno per designazione o delega, e la
restituzione della tessera associativa.
- 9. In
tutti i casi di scioglimento del rapporto
associativo limitatamente a un associato,
questi o i suoi eredi non hanno diritto al
rimborso delle quote annualmente versate,
né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’ODV.
Art. 7 - Diritti e
Doveri dei soci
[^ inizio]
- 1. Tutti i
soci godono degli stessi diritti e doveri di
partecipazione alla vita dell’ODV e alla sua
attività. In particolare:
- a)
I soci hanno il diritto
- di
partecipare a tutte le iniziative e le
attività promosse dall'ODV,
ricevendone informazione e avendo
facoltà di verifica nei limiti
stabiliti dalla legislazione vigente, dal
presente Statuto e dagli eventuali
regolamenti dell’ODV;
- se
maggiorenni, di eleggere gli organi
sociali e di essere eletti negli stessi;
- se
maggiorenni, di esprimere il proprio voto
in ordine all’approvazione delle
deliberazioni degli organi associativi,
degli eventuali regolamenti e di modifiche
allo Statuto;
- di
consultare i libri sociali presentando
richiesta scritta al Consiglio
direttivo entro le limitazioni
imposte dalle direttive sulla privacy.
- b)
I soci sono obbligati
- all'osservanza
dello Statuto, dell’eventuale regolamento
e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali;
- a mantenere
sempre un comportamento degno nei
confronti dell'ODV;
- al
pagamento nei termini della quota
associativa, come annualmente stabilita
dall’Assemblea dei soci.
La quota associativa è
intrasmissibile e non rivalutabile, e in
nessun caso può essere restituita.
- 2.
L'iscrizione a GAT ODV non dà alcun
diritto a svolgere ricerche archeologiche non
esplicitamente gestite dall'ODV in seguito a
specifici accordi e/o convenzioni con le
autorità preposte, o che comunque non
ricadano esplicitamente sotto l'egida delle
autorità medesime.
- 3. In caso
di rinvenimenti fortuiti, il socio
dovrà rivolgersi direttamente alle
Autorità competenti nei modi previsti
dalla legge, essendo comunque tenuto a
presentare una tempestiva comunicazione alla
Direzione dell'ODV.
Art. 8 - Organi
dell’ODV [^ inizio]
Art. 9 - Assemblea
dei Soci [^ inizio]
- 1.
L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano
dell’ODV, regola l’attività della
stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2. Hanno
diritto di intervenire in Assemblea
esercitando il diritto di voto tutti gli
associati maggiorenni iscritti da almeno un
mese nel libro dei soci in regola con il
pagamento della quota associativa annuale, e
che non abbiano avuto o non abbiano in corso
provvedimenti disciplinari.
- 3. Ciascun
associato dispone del voto singolo, e
può farsi rappresentare da un altro
Socio, conferendo allo stesso delega scritta
anche in calce all’avviso di convocazione.
Nessun Socio può rappresentare
più di 3 soci.
- 4.
Gli associati che non sono iscritti da almeno
1 mese nel libro degli associati possono
partecipare all’Assemblea senza diritto di
voto né elettorato attivo o passivo, e
non sono computati ai fini del raggiungimento
dei quorum.
- 5. Il
diritto di voto sarà automaticamente
riconosciuto al socio minorenne solo alla
prima Assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età. Il
genitore, in rappresentanza dell’associato
minorenne, non ha diritto di voto né di
elettorato attivo e passivo. I soci minorenni
non sono computati ai fini del raggiungimento
dei quorum.
- 6. I soci
possono intervenire in Assemblea anche
mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero
esprimere il proprio voto per corrispondenza o
in via elettronica/telematica, purché
sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota.
- 7.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio
appositamente eletto in sede assembleare. In
caso di necessità l’Assemblea
può eleggere un segretario.
- 8.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve
essere convocata quando il Consiglio
Direttivo ne ravvisa la necessità
oppure quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli
associati aventi diritto di voto.
- 9. La
convocazione è inoltrata per iscritto,
anche in forma elettronica/telematica, con 15
(quindici) giorni di anticipo e deve contenere
l’ordine del giorno, il luogo, la data e
l’orario della prima convocazione e della
seconda convocazione. Quest'ultima deve avere
luogo in data diversa dalla prima.
- 10. In
difetto di convocazione formale o di mancato
rispetto dei termini di preavviso sono
ugualmente valide le adunanze cui partecipano
di persona o per delega tutti i soci.
- 11. Le
delibere assunte dall'Assemblea vincolano
tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le
discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea
sono riportate in un verbale redatto da un
componente dell’Assemblea appositamente eletto
e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 12.
L'Assemblea può essere ordinaria
o
straordinaria. È
straordinaria l'Assemblea convocata per la
modifica dello Statuto oppure per lo
scioglimento, la fusione, la scissione, la
trasformazione dell'ODV. È ordinaria in
tutti gli altri casi.
Art. 10 - Assemblea ordinaria
dei Soci [^ inizio]
- 1.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima
convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di
voto; in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei soci intervenuti o
rappresentati. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano le loro responsabilità i
membri della Giunta Esecutiva
non votano.
- 2. Le
deliberazioni dell’Assemblea sono valide
quando vengono approvate dalla maggioranza dei
soci presenti o rappresentati.
- 3.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
almeno una volta l'anno per l'approvazione del
bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla
chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4.
L’Assemblea ordinaria:
- a.
approva il bilancio ai sensi dell’art.
13 del D.
Lgs 117/2017 e la relazione di
attività;
- b.
discute e approva i programmi di
attività;
- c.
elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo,
approvandone preventivamente il numero, e li
revoca;
- d.
delibera sulla responsabilità dei
componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro
confronti;
- e.
approva l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari;
- f.
ratifica la sostituzione dei membri del
Consiglio Direttivo
dimissionari, decaduti o deceduti deliberata
dal Consiglio
Direttivo attingendo dalla graduatoria dei
non eletti;
- g.
delibera sulla quota associativa annuale e
sugli eventuali contributi straordinari;
- h.
delibera sull’esclusione dei soci;
- i.
delibera su tutti gli altri oggetti
sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo e attribuiti dalla legge,
dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla
sua competenza;
- j.
delibera sui ricorsi in caso di reiezione di
domanda di ammissione di nuovi associati;
- k.
delega il Consiglio
Direttivo a compiere tutte le azioni
necessarie a realizzare gli obiettivi
definiti dall’ODV stessa;
- l.
determina i limiti di spesa e i rimborsi
massimi previsti per gli associati che
prestano attività di volontariato.
Tali spese devono essere opportunamente
documentate, nelle modalità previste
dall’art. 3 comma
6 dello Statuto;
- m.
delibera sull’esercizio di eventuali
attività diverse, ai sensi dell’art. 3 comma
4 del presente Statuto.
- 5. Le
deliberazioni assembleari devono essere rese
disponibili ai soci e inserite nel libro
verbale delle riunioni e deliberazioni
dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio
Direttivo.
Art. 11 - Assemblea
straordinaria dei Soci
[^ inizio]
- 1. La
convocazione dell’Assemblea straordinaria si
effettua con le modalità previste dall’art. 9.
- 2. Per
deliberare lo scioglimento dell’ODV e la
devoluzione del patrimonio, occorre il voto
favorevole di tre quarti dei soci in proprio o
per delega sia in prima che in seconda
convocazione.
- 3.
L’Assemblea straordinaria dei soci approva
eventuali modifiche dello Statuto, la fusione,
la scissione, la trasformazione dell’ODV con
la presenza, in proprio o per delega, del 50%
più 1 dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti, sia in
prima che in seconda convocazione.
Art. 12 - Consiglio
Direttivo [^ inizio]
- 1. Il
Consiglio Direttivo è composto da un
minimo di 7 fino a un massimo di 15
consiglieri scelti fra i soci, che durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. Si
applica l’articolo
2382 del Codice Civile.
- 2.
L’Assemblea che procede alla elezione
determina preliminarmente il numero di
Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio
Direttivo.
- 3. Il
Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri,
a maggioranza assoluta dei voti, il
Presidente, il o i
Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario.
- 4. Il
Tesoriere cura la riscossione delle entrate e
il pagamento delle spese dell’ODV, e in genere
ogni atto contenente un’attribuzione o una
diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la
tenuta del libro cassa e di tutti i documenti
che specificatamente riguardano il servizio
affidatogli dal Consiglio
Direttivo; predispone il bilancio consuntivo
dell’ODV, da sottoporre al Consiglio
Direttivo e all’Assemblea dei
Soci; ha il potere di firma disgiunta
sulle disponibilità esistenti sui conti
bancari dell’ODV.
- 5. In caso
di morte, esclusione o dimissioni, notificate
per iscritto, di Consiglieri prima della
scadenza del mandato, il Consiglio
Direttivo provvede alla loro sostituzione
utilizzando l’elenco dei non eletti: la
sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura
sino alla scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento
dell’elenco dei non eletti, o loro
indisponibilità l’Assemblea
provvede alla surroga mediante elezione.
- 6. Nel
caso in cui decada oltre la metà dei
membri del Consiglio
Direttivo, l’Assemblea provvede tramite
elezione al rinnovo dell’intero organo.
- 7. Tutte
le cariche associative sono ricoperte a titolo
gratuito. Ai Consiglieri possono essere
rimborsate le spese effettivamente sostenute e
rendicontate relativamente allo svolgimento
degli incarichi e delle attività per
conto dell’ODV, entro il massimo stabilito
dall’Assemblea dei soci.
- 8. Il
Consiglio Direttivo
è responsabile verso l’Assemblea
della gestione operativa, attua i mandati e le
decisioni dell’Assemblea, ed
è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinariadell’ODV, fatti salvi
quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono
all’Assemblea. In particolare
esso svolge le seguenti attività:
- a. attua
tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- b.
approva e presenta all’Assemblea il bilancio
consuntivo ai sensi dell’art.
13 del D.
Lgs 117/2017 e la relazione di
attività;
- c.
delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d.
sottopone all’Assemblea le proposte di
esclusione di quei soci che non operino o
abbiano operato secondo la legislazione
vigente e i dettami dello Statuto;
- e.
approva l’eventuale regolamento e le sue
variazioni;
- f.
sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali
annue per gli associati e gli eventuali
contributi straordinari;
- g.
delibera sull’impiego dei fondi disponibili;
- h.
propone l’individuazione e l’esercizio di
eventuali attività diverse ai sensi
dell’art. 3 comma
4 del presente Statuto;
- i.
approva i rimborsi previsti per gli
associati che prestano attività di
volontariato. Tali spese devono essere
opportunamente documentate, nelle
modalità previste dall’art.
3 comma 6 dello Statuto;
- j.
approva l’ammontare dei compensi per le
eventuali prestazioni retribuite che si
rendano necessarie ai fini del regolare
funzionamento delle attività
dell’ODV;
- k.
esamina ed eventualmente approva la nomina
di delegati o rappresentanti presso enti
esterni, definendone i poteri, e la
richiesta di costituzione di sezioni
territoriali dell’ODV da essa
amministrativamente dipendenti;
- l. ha
facoltà di costituire Comitati,
a cui partecipano gli associati o esperti
anche non soci, per la definizione e la
realizzazione concreta di specifici
programmi e progetti.
- 9. Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente o, in caso di
sua assenza, dal Vicepresidente o da uno di
essi, se in numero maggiore di uno; in loro
assenza, da un membro eletto allo scopo dal
Consiglio Direttivo.
- 10. Il
Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente almeno tre volte
all’anno, e tutte le volte in cui vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne
sia fatta domanda da almeno tre componenti.
- 11. La
convocazione è inoltrata per iscritto,
anche in forma elettronica/telematica, con 7
(sette) giorni di anticipo e deve contenere
l’ordine del giorno, il luogo, la data e
l’orario della seduta. In difetto di
convocazione formale o di mancato rispetto dei
termini di preavviso sono ugualmente valide le
riunioni cui partecipano tutti i membri del
Consiglio Direttivo.
- 12. Il non
intervento di un consigliere a tre sedute
consecutive senza valida giustificazione
produce la decadenza d’ufficio dello stesso.
- 13. I
verbali delle sedute del Consiglio Direttivo,
redatti a cura del Segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto la
riunione, vengono conservati agli atti.
- 14. Per la
validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei
membri del Consiglio Direttivo. Le
deliberazioni sono valide con il voto della
maggioranza dei presenti; in caso di
parità di voti la deliberazione si
considera non approvata.
- 15. Il
potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale. Le
limitazioni del potere di rappresentanza non
sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
nel Registro
unico nazionale del Terzo settore o se
non si provi che i terzi ne erano a
conoscenza.
- 16.
L’obbligatorietà dell’iscrizione delle
limitazioni del potere di rappresentanza di
cui al comma 15 avrà efficacia a
partire dall’operatività del Registro
unico nazionale del Terzo settore.
Art. 13 - Presidente
[^ inizio]
- 1. Il
Presidente è eletto dal Consiglio
Direttivo nel suo seno.
- 2. Il
Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte a terzi e in
giudizio; cura l’attuazione delle
deliberazioni del Consiglio
Direttivo; sovrintende a tutte le
attività dell’ODV; ha la facoltà
di aprire conti correnti per conto dell’ODV e
ha il potere di firma disgiunta sulle
disponibilità esistenti; convoca e
presiede il Consiglio
Direttivo, del cui operato è garante
di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
- 3.
In caso di assenza o impedimento le sue
funzioni spettano a un Vicepresidente.
- 4. Il
Presidente, in caso di urgenza, assume i
poteri del Consiglio
Direttivo e adotta i provvedimenti necessari,
convocando contestualmente il Consiglio per la
loro approvazione: i provvedimenti urgenti del
Presidente vengono esaminati obbligatoriamente
dal Consiglio
Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 14 - Giunta
Esecutiva [^ inizio]
- 1. La
Giunta Esecutiva è l’organo esecutivo
dell’ODV.
- 2. Attua
le deliberazioni del Consiglio
Direttivo e prende eccezionalmente decisioni
in casi urgenti: queste ultime dovranno essere
sottoposte a successiva ratifica da parte del
Consiglio Direttivo.
- 3. La
Giunta è composta dal Presidente,
dai Vicepresidenti, dal Segretario e dal
Tesoriere.
- 4. I
membri della Giunta sono rieleggibili fino a
un massimo di tre mandati consecutivi, salvo
il caso in cui non si presentino nuove
candidature tra i membri del Consiglio
Direttivo.
Art. 15 - Comitati
Tecnici [^ inizio]
- 1.
Nell’ambito delle attività approvate
dell’Assemblea dei soci, il Consiglio
Direttivo ha facoltà di costituire
Comitati Tecnici cui partecipano gli associati
o esperti anche non soci, per la definizione e
la realizzazione concreta di specifici
programmi e progetti, oppure con funzione
consultiva in merito a progetti che l’ODV
intende promuovere. Il Consiglio
Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e
le linee di intervento del Comitato e ne
nomina il coordinatore.
Art. 16 - Libri
sociali [^ inizio]
1.
È obbligatoria la tenuta dei seguenti
libri sociali:
È altresì
obbligatoria la tenuta del registro dei
volontari.
Art. 17 -
Scioglimento [^ inizio]
- 1. L’Assemblea straordinaria
può decidere lo scioglimento dell’ODV
con il voto favorevole di almeno tre quarti
dei soci aventi diritto di voto. In caso di
scioglimento, l’Assemblea nomina uno o
più liquidatori e determina le
modalità di liquidazione del patrimonio
sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9
del D.
Lgs n. 117/2017.
- 2. In caso
di scioglimento, cessazione ovvero estinzione,
dell’ODV, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo del
competente ufficio afferente al Registro
unico nazionale del Terzo settore (di
cui all’art. 45 comma 1 del D.
Lgs n. 117/2017), e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri
Enti del terzo settore o in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale.
- 3. Il
suddetto parere è reso entra 30
(trenta) giorni dalla data di ricezione della
richiesta che l’Ente interessato è
tenuto a inoltrare al predetto ufficio con
raccomandata a/r o secondo le disposizioni
previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi
i quali il parere si intende reso
positivamente. Gli atti di devoluzione del
patrimonio residuo compiuti in assenza o in
difformità dal parere sono nulli.
- 4.
L’obbligatorietà del parere vincolante
di cui al comma 2 avrà efficacia
dall’operatività del Registro
unico nazionale del Terzo settore.
Art. 18 - Norme
finali [^ inizio]
- 1. Il
presente Statuto annulla e sostituisce il
precedente, originariamente redatto con atto
del notaio Bruno Tessitore in data 17 dicembre
1992, repertorio n. 18707/7776 e registrato in
Torino il 23 dicembre 1992, numero 43118, e
successivamente modificato e registrato presso
l'Agenzia delle Entrate, direzione di Torino,
in data 10 ottobre 2012, numero 4928.
- 2. Per
tutto ciò che non è
espressamente contemplato dal presente Statuto
valgono le norme del Codice
Civile, del D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti
attuativi, della normativa nazionale e
regionale in materia.
Esente
da imposta di bollo e di registro ai sensi
dell’art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018
Torino, 29 novembre 2019
[^ inizio]
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